Enti controllati
L’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Per adempiere a tali obblighi: 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità , con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’a mministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’a mministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’a mministrazione interessata. 5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b) , e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società , partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate"
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Rappresentazione grafica
Ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. d del D. Lgs. 33/2013, l'amministrazione comunale pubblica...
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Enti di diritto privato controllati
Ai sensi dell'art. 22 c. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 33/2103 vengono pubblicati...
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Società partecipate
Ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. b del D. Lgs. n. 33/2013 l'amministrazione comunale...
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Enti pubblici vigilati
Ai sensi dell'art. 22 c. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 33/2103 vengono pubblicati...
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